Ordine dei Consulenti del Lavoro
Modalità attuattive Regolamento
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REGOLAMENTO RECANTE LE DISPOSIZIONI SULLA FORMAZIONE CONTINUA

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ART. 11
ADEMPIMENTI DELL’ISCRITTO E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. Entro il mese di febbraio successivo alla fine del biennio il Consulente del Lavoro deve
presentare al Consiglio provinciale al cui albo è iscritto una dichiarazione che attesti la formazione
professionale svolta in conformità al regolamento.
2. Il Consiglio provinciale, con verifiche a campione da effettuarsi tramite richiesta al
Consulente del Lavoro della documentazione comprovante lo svolgimento della formazione,
provvede ad accertare la corrispondenza della dichiarazione di cui al comma 1 con la
documentazione prodotta.

ART. 12
PROGRAMMA ANNUALE

1. Ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. i) della Legge n 12/1979, il Consiglio provinciale
predispone entro il trenta novembre di ogni anno il programma formativo di massima che intende realizzare per l’anno successivo in conformità a quanto previsto dal regolamento, e la trasmette al Consiglio nazionale entro il 15 dicembre.
2. Gli eventi formativi possono essere organizzati unitamente ad altri Consigli provinciali,
ovvero in collaborazione con soggetti terzi adeguatamente qualificati.

ART.13
ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

1. Ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. e), della legge n. 12/1979, il Consiglio Nazionale
coordina e promuove l’attività dei Consigli provinciali per favorire le iniziative intese
all’aggiornamento, miglioramento ed al perfezionamento degli iscritti, nonché assicura la più ampia diffusione delle proposte formative predisposte dai Consigli provinciali.

ART. 14
SANZIONI

1. In conformità al Titolo IV "sanzioni disciplinari" della legge 11 gennaio 1979 n. 12, il
mancato conseguimento dei crediti formativi previsti dal presente regolamento determina
l’applicazione della sanzione della censura.
2. In caso di mancata comunicazione della dichiarazione di cui all’art. 11, comma 1, il
Consiglio provinciale diffida il Consulente del Lavoro ad adempiere nel termine perentorio di 60 (sessanta) giorni; in caso di inottemperanza alla diffida si applica il comma 1 del presente articolo.
3. Il ricorso avverso l'irrogazione della sanzione è disciplinato dalla legge 12/1979 nonché dal vigente Regolamento della Trattazione dei Ricorsi approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine.

ART. 15
NORME DI ATTUAZIONE

Il Consiglio nazionale entro il 31/10/2009 emana e pubblica sul sito ufficiale di categoria le norme di attuazione per definirne le modalità applicative.

ART. 16
NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dall’approvazione e pubblicazione delle norme attuative .
2. In sede di prima applicazione il periodo di valutazione dell’obbligo ha durata triennale dal
1/1/2008 al 31/12/2010.
Nel suddetto triennio ogni Consulente del Lavoro deve conseguire almeno 75 ( settantacinque) crediti di cui 3 (tre) nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice Deontologico .
I Consulenti del lavoro che, ai sensi del punto D bis) del precedente regolamento, hanno inviato al proprio Consiglio provinciale entro il mese di febbraio 2009 la dichiarazione di “non esercitare l’attività professionale” e che intendono essere dispensati dall’obbligo formativo, anche per gli anni 2010 e seguenti, devono presentare tempestiva istanza di esonero ai sensi dell’art. 10 comma 4 del presente Regolamento.


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