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Decreto Ministeriale 15 luglio 1992, n. 430 Tariffa professionale
CAPO IV
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ONORARI PER PRESTAZIONI PARTICOLARI Art. 25 Onorari per funzioni Particolari 1. Per lo svolgimento delle funzioni qui di seguito descritte spettano al Consulente del Lavoro i seguenti onorari:
interventi fino a n. 10 dipendenti: minimo euro 23,24 Lire 45.000 massimo euro 87,80 Lire 170.000 interventi da n. 11 fino a n. 25 dipendenti: minimo euro 36,15 Lire 70.000 massimo euro 118,79 Lire 230.000 interventi da n. 26 fino a n. 50 dipendenti minimo euro 46,48 Lire 90.000 massimo euro 154,94 Lire 300.000 interventi oltre n. 50 dipendenti: minimo euro 77,47 Lire 150.000 massimo euro 232,40 Lire 450.000
c) Consulenza ed assistenza per la riduzione di sanzioni civili, penalità e similari: gli onorari si calcolano in ragione del 2 per cento sulla riduzione ottenuta, con un minimo di euro 30,99 Lire 60.000. d) Assistenza e consulenza nelle controversie di lavoro in sede extragiudiziale e giudiziale, comprese le procedure arbitrali: gli onorari si calcolano in ragione di un minimo del 2 per cento e di un massimo del 7 per cento sulle somme liquidate, con un minimo di euro 51,65 Lire 100.000 Art. 26 Adempimenti e funzioni rientranti nella competenza dei Consulente del Lavoro non contemplati negli articoli precedenti 1. Per la consulenza ed assistenza fornita per :
massimo euro 1032,91 Lire 2.000.000 nonché per ogni persona selezionata: minimo euro 10,33 Lire 20.000 massimo euro 30,99 Lire 60.000
massimo euro 30,99 Lire 60.000
massimo euro 206,58 Lire 400.000
massimo euro 154,94 Lire 300.000 e) formulazione di contratti, atti di denunce e similari:
minimo euro 23,24 Lire 45.000 massimo euro 103,29 Lire 200.000 con carattere di concetto e interpretazione di leggi e disposizioni: minimo euro 51,65 Lire 100.000 massimo euro 206,58 Lire 400.000
massimo euro 154,94 Lire 300.000 Art. 27 Prestazioni amministrative, contabili e tributarie 1. Per le prestazioni di rappresentanza e patrocinio in materia tributaria, così come per quelle di consulenza ed assistenza non riservate per legge, si applicano le corrispondenti voci della tariffa professionale de ragionieri e periti commerciali. |