Ordine dei Consulenti del Lavoro
Modalità attuattive Regolamento
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REGOLAMENTO RECANTE LE DISPOSIZIONI SULLA FORMAZIONE CONTINUA

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VISTO l’art. 23, comma 1, lett. c) della legge 11 gennaio 1979 n. 12, che attribuisce al Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro il compito di coordinare e promuovere le attività dei Consigli provinciali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento degli iscritti nello svolgimento della professione;
VISTO l’art. 14, comma 1, lett. i) della legge 11 gennaio 1979 n. 12, che attribuisce ai Consigli provinciali dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro il compito di curare il miglioramento e il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell’attività professionale;
VISTO l’articolo 3 del Codice Deontologico, in vigore dal 2 dicembre 2008, che prevede che il Consulente del Lavoro debba ordinare la propria attività in conformità al principio di professionalità specifica;
VISTO l’articolo 9 del Codice Deontologico che prevede che il Consulente del Lavoro debba curare costantemente la propria preparazione, conservando e accrescendo il sapere con particolare riguardo ai settori nei quali è svolta l’attività.


ART. 1
FORMAZIONE CONTINUA

1. Il presente regolamento reca le disposizioni che disciplinano la Formazione continua della
professione di Consulente del Lavoro.
2. Ai sensi dell’art. 9 del Codice deontologico, il Consulente del Lavoro aggiorna, migliora e
perfeziona la propria preparazione professionale in conformità a quanto previsto dal presente
regolamento.

ART. 2
MATERIE OGGETTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA

Il programma formativo nel quale si articola la Formazione Continua deve avere ad oggetto le materie inerenti la professione di Consulente del Lavoro. In particolare:
- Diritto costituzionale;
- Diritto comunitario;
- Diritto del lavoro e processuale;
- Diritto tributario e processuale tributario;
- Legislazione sociale;
- Diritto commerciale e delle crisi d’impresa;
- Diritto sindacale e relazioni industriali;
- Diritto privato;
- Diritto amministrativo e processuale amministrativo;
- Diritto penale;
- Normativa sugli incentivi, garanzie e agevolazioni al sistema imprenditoriale;
- Ragioneria generale;
- Economia e gestione delle imprese ;
- Finanza aziendale;
- Bilancio e controllo di gestione;
- Organizzazione aziendale;
- Conciliazione stragiudiziale e arbitrati;
- Tutela e sicurezza del lavoro;
- Ricerca e selezione del personale;
- Ordinamento Professionale e Codice Deontologico;
- Ogni altra materia attinente e riconducibile sia alle materie di esame previste per l’accesso alla professione che all’evoluzione della stessa.

ART. 3
DURATA E OBBLIGO FORMATIVO

1. Il periodo di valutazione della Formazione continua ha durata biennale.
2. Ogni Consulente del Lavoro deve conseguire nel biennio almeno 50 (cinquanta) crediti, di
cui almeno 6 (sei) nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice Deontologico.
3 Per i neo iscritti l’obbligo formativo decorre dal mese successivo a quello di iscrizione
all’Albo ed i crediti, di cui al precedente comma, sono conseguentemente riproporzionati.
4 Per ciascun anno il Consulente del Lavoro deve, comunque, maturare complessivamente
almeno 16 crediti formativi.
5. Fatto salvo quanto previsto all’art. 5, i crediti si conseguono con la partecipazione agli
eventi formativi.

ART. 4
EVENTI FORMATIVI

1. La scelta degli eventi formativi è rimessa all’autonomia del Consulente del Lavoro.
2. Gli eventi formativi sono organizzati dai Consigli provinciali in conformità a quanto
previsto dagli artt. 2 e 8, ovvero devono essere dagli stessi accreditati ai sensi dell’art. 7.
Per eventi formativi si intendono: i convegni, i seminari, le tavole rotonde, gli esami e masters universitari, i corsi e ogni altro evento conforme ai criteri di cui al successivo art. 8.
3. Il 30% dei crediti può essere conseguito con l'utilizzo della tecnologia e-learning.
Su richiesta motivata dell’iscritto il Consiglio Provinciale può autorizzare una percentuale
superiore.
4. Con determina del Consiglio nazionale sono stabilite le linee guida attuative del comma 3
del presente articolo.

ART. 5
ATTIVITÀ FORMATIVE

1. I crediti possono essere, altresì, conseguiti con lo svolgimento delle seguenti attività:
a) attività di relatore negli eventi formativi di cui all'art. 4;
b) attività di insegnamento in corsi per praticanti, corsi universitari e corsi post-universitari;
c) partecipazione a progetti di ricerca gestiti o finanziati da Istituzioni universitarie o di ricerca riconosciute;
d) attività pubblicistica anche in via informatica o telematica di articoli e saggi su riviste
specializzate a rilevanza nazionale;
e) attività pubblicistica, anche in via informatica e telematica, di libri e monografie;
f) partecipazione alle commissioni per gli esami di stato di Consulente del Lavoro;
g) superamento degli esami previsti dai corsi di laurea per l’accesso alla professione;
h) frequenza a masters universitari con conseguimento del relativo diploma;
i) partecipazioni a commissioni e gruppi di studio, riconosciuti e accreditati ai sensi del successivo
art. 8, aventi lo scopo di esaminare ed approfondire problematiche afferenti le materie di cui
all'art. 2.

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