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| Luned́, 6 Febbraio 2012 Ordine Sede Consiglio Commissioni Contatti Segreteria Eventi formativi Documenti - Circolari Iscritti Modulistica Norme e regolamenti Codice deontologico Ordinamento Esami di stato Pratica Formazione Requisiti di iscrizione Tariffe Regolamento commissioni di certificazione Informazioni Link utili |
REGOLAMENTO RECANTE LE DISPOSIZIONI SULLA FORMAZIONE CONTINUA VISTO l’art. 23, comma 1, lett. c) della legge 11 gennaio 1979 n. 12, che attribuisce al Consiglio
nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro il compito di coordinare e promuovere le attività
dei Consigli provinciali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento
degli iscritti nello svolgimento della professione;
VISTO l’art. 14, comma 1, lett. i) della legge 11 gennaio 1979 n. 12, che attribuisce ai Consigli provinciali dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro il compito di curare il miglioramento e il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell’attività professionale; VISTO l’articolo 3 del Codice Deontologico, in vigore dal 2 dicembre 2008, che prevede che il Consulente del Lavoro debba ordinare la propria attività in conformità al principio di professionalità specifica; VISTO l’articolo 9 del Codice Deontologico che prevede che il Consulente del Lavoro debba curare costantemente la propria preparazione, conservando e accrescendo il sapere con particolare riguardo ai settori nei quali è svolta l’attività. ART. 1
FORMAZIONE CONTINUA 1. Il presente regolamento reca le disposizioni che disciplinano la Formazione continua della professione di Consulente del Lavoro. 2. Ai sensi dell’art. 9 del Codice deontologico, il Consulente del Lavoro aggiorna, migliora e perfeziona la propria preparazione professionale in conformità a quanto previsto dal presente regolamento. ART. 2
MATERIE OGGETTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA Il programma formativo nel quale si articola la Formazione Continua deve avere ad oggetto le
materie inerenti la professione di Consulente del Lavoro. In particolare: - Diritto costituzionale; - Diritto comunitario; - Diritto del lavoro e processuale; - Diritto tributario e processuale tributario; - Legislazione sociale; - Diritto commerciale e delle crisi d’impresa; - Diritto sindacale e relazioni industriali; - Diritto privato; - Diritto amministrativo e processuale amministrativo; - Diritto penale; - Normativa sugli incentivi, garanzie e agevolazioni al sistema imprenditoriale; - Ragioneria generale; - Economia e gestione delle imprese ; - Finanza aziendale; - Bilancio e controllo di gestione; - Organizzazione aziendale; - Conciliazione stragiudiziale e arbitrati; - Tutela e sicurezza del lavoro; - Ricerca e selezione del personale; - Ordinamento Professionale e Codice Deontologico; - Ogni altra materia attinente e riconducibile sia alle materie di esame previste per l’accesso alla professione che all’evoluzione della stessa. ART. 3
DURATA E OBBLIGO FORMATIVO
1. Il periodo di valutazione della Formazione continua ha durata biennale. 2. Ogni Consulente del Lavoro deve conseguire nel biennio almeno 50 (cinquanta) crediti, di cui almeno 6 (sei) nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice Deontologico. 3 Per i neo iscritti l’obbligo formativo decorre dal mese successivo a quello di iscrizione all’Albo ed i crediti, di cui al precedente comma, sono conseguentemente riproporzionati. 4 Per ciascun anno il Consulente del Lavoro deve, comunque, maturare complessivamente almeno 16 crediti formativi. 5. Fatto salvo quanto previsto all’art. 5, i crediti si conseguono con la partecipazione agli eventi formativi. ART. 4
EVENTI FORMATIVI 1. La scelta degli eventi formativi è rimessa all’autonomia del Consulente del Lavoro. 2. Gli eventi formativi sono organizzati dai Consigli provinciali in conformità a quanto previsto dagli artt. 2 e 8, ovvero devono essere dagli stessi accreditati ai sensi dell’art. 7. Per eventi formativi si intendono: i convegni, i seminari, le tavole rotonde, gli esami e masters universitari, i corsi e ogni altro evento conforme ai criteri di cui al successivo art. 8. 3. Il 30% dei crediti può essere conseguito con l'utilizzo della tecnologia e-learning. Su richiesta motivata dell’iscritto il Consiglio Provinciale può autorizzare una percentuale superiore. 4. Con determina del Consiglio nazionale sono stabilite le linee guida attuative del comma 3 del presente articolo. ART. 5 ATTIVITÀ FORMATIVE 1. I crediti possono essere, altresì, conseguiti con lo svolgimento delle seguenti attività: a) attività di relatore negli eventi formativi di cui all'art. 4; b) attività di insegnamento in corsi per praticanti, corsi universitari e corsi post-universitari; c) partecipazione a progetti di ricerca gestiti o finanziati da Istituzioni universitarie o di ricerca riconosciute; d) attività pubblicistica anche in via informatica o telematica di articoli e saggi su riviste specializzate a rilevanza nazionale; e) attività pubblicistica, anche in via informatica e telematica, di libri e monografie; f) partecipazione alle commissioni per gli esami di stato di Consulente del Lavoro; g) superamento degli esami previsti dai corsi di laurea per l’accesso alla professione; h) frequenza a masters universitari con conseguimento del relativo diploma; i) partecipazioni a commissioni e gruppi di studio, riconosciuti e accreditati ai sensi del successivo art. 8, aventi lo scopo di esaminare ed approfondire problematiche afferenti le materie di cui all'art. 2. |